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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1996, n. 37

NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26(1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

Art. 8
Diritto di partecipazione e di informazione
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale:
a) partecipano alle fasi della programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;
b) possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi e iniziative di intervento alla Regione e agli enti locali nelle materie di loro interesse;
c) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche elaborati nei settori di loro interesse.

Note del Redattore:

Si riporta il comma 1 dell'art. 195 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, che dispone quanto segue:

"1. Nella L.R. 2 settembre 1996, n. 37, recante "Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno 'Legge quadro sul volontariato'. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26", dove sono indicate le parole "Registro regionale", si deve intendere "Registro regionale e Registri provinciali"."

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