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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1996, n. 43

MODIFICHE ALL'ART. 6 DELLA L.R. 14 MAGGIO 1975, N. 31 "PROVVIDENZE PER LA RISTRUTTURAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PREGIATE E PER L'INCREMENTO DELLA PRODUZIONE BIETICOLA"

(Legge di pura modifica. Vedi art. 6 della L.R. 14 maggio 1975 n. 31)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 del 15 novembre 1996

Art. 1
1.
L'art. 6 della L.R. 14 maggio 1975, n. 31, è sostituito dal seguente:
" Art. 6
Sementi e materiale per la moltiplicazione vegetativa
1. La Regione concede contributi per la realizzazione di programmi di carattere innovativo e promozionale concernenti la produzione e il miglioramento qualitativo genetico e sanitario delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa, nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili.
2. I programmi di cui al comma 1 devono essere presentati da cooperative e associazioni di produttori o da loro consorzi e da enti pubblici o privati operanti nel settore.
3. ono ammissibili a finanziamento:
a) le spese per interventi di natura strutturale, per l'acquisto di macchine, di attrezzature e di dotazioni strumentali necessarie alla realizzazione dei programmi;
b) le spese per l'acquisto di mezzi tecnici e per la gestione delle attività necessarie alla realizzazione dei programmi.
4. La Giunta regionale individua i requisiti necessari, specifica le tipologie di spese ammissibili e determina le modalità e le priorità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo. "

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