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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1996, n. 43

MODIFICHE ALL'ART. 6 DELLA L.R. 14 MAGGIO 1975, N. 31 "PROVVIDENZE PER LA RISTRUTTURAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PREGIATE E PER L'INCREMENTO DELLA PRODUZIONE BIETICOLA"

(Legge di pura modifica. Vedi art. 6 della L.R. 14 maggio 1975 n. 31)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 del 15 novembre 1996

INDICE

Art. 1 - Sostituzione dell'art. 6 della L.R. 14 maggio 1975, n. 31
Art. 2 - Esame comunitario
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
L'art. 6 della L.R. 14 maggio 1975, n. 31, è sostituito dal seguente:
" Art. 6
Sementi e materiale per la moltiplicazione vegetativa
1. La Regione concede contributi per la realizzazione di programmi di carattere innovativo e promozionale concernenti la produzione e il miglioramento qualitativo genetico e sanitario delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa, nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili.
2. I programmi di cui al comma 1 devono essere presentati da cooperative e associazioni di produttori o da loro consorzi e da enti pubblici o privati operanti nel settore.
3. ono ammissibili a finanziamento:
a) le spese per interventi di natura strutturale, per l'acquisto di macchine, di attrezzature e di dotazioni strumentali necessarie alla realizzazione dei programmi;
b) le spese per l'acquisto di mezzi tecnici e per la gestione delle attività necessarie alla realizzazione dei programmi.
4. La Giunta regionale individua i requisiti necessari, specifica le tipologie di spese ammissibili e determina le modalità e le priorità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo. "
Art. 2
Esame comunitario
1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea, ai sensi degli artt. 92 e 93 del trattato istitutivo della Comunità Economica Europea.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna,12 novembre 1996 ANTONIO LA FORGIA

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