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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1996, n. 47

DISCIPLINA DELLA AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA (APT)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 145 del 9 dicembre 1996

INDICE

Art. 1 - Azienda di promozione turistica
Art. 2 - Funzioni dell'A.P.T.
Art. 3 - Organi dell'A.P.T.
Art. 4 - Vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile
Art. 5 - Controlli
Art. 6 - Dotazione organica e gestione del personale
Art. 7 - Entrate dell'A.P.T.
Art. 8 - Conferenza regionale per il turismo
Art. 9 - Norme finali
Art. 10 - Modifiche alla L.R. 9 agosto 1993, n. 28
Art. 11 - Abrogazioni
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Azienda di promozione turistica
1. E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno, l'Azienda di Promozione Turistica (A.P.T.) quale organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione.
2. L'A.P.T., con sede legale in Bologna, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa e di gestione.
3. L'A.P.T. ha un proprio statuto che stabilisce le norme fondamentali di organizzazione e un proprio regolamento amministrativo-contabile.
4. L'A.P.T. è sottoposta al controllo e alla vigilanza della Regione, nelle forme previste dagli artt. 26-29 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24, e dalla presente legge.
Art. 2
Funzioni dell'A.P.T.
1. L'A.P.T. svolge la sua attività esercitando funzioni tecniche, esecutive e gestionali, al fine di attuare, sulla base di indirizzi regionali, programmi di promozione relativi ai vari segmenti turistici e all'immagine turistica della Regione.
2. L'A.P.T. fornisce altresì alla Regione il supporto tecnico-operativo, in particolare per lo svolgimento di attività riguardanti la promozione e lo sviluppo della commercializzazione, nonchè attività di analisi e di ricerca del settore e di coordinamento a livello regionale di un sistema a rete degli uffici di informazione e di accoglienza turistica.
3. L'A.P.T., per il perseguimento degli scopi istituzionali, previa specifica autorizzazione del Consiglio regionale, può acquisire partecipazioni e costituire società che abbiano come oggetto attività pertinenti o di supporto alla promozione turistica.
4. L'A.P.T. può realizzare, tramite apposite convenzioni, progetti promozionali affidati dagli enti locali, da enti pubblici e da operatori privati.
Art. 3
Organi dell'A.P.T.
1. Gli organi dell'A.P.T. sono: l'Amministratore unico e il Collegio dei revisori.
2. L'Amministratore è nominato dalla Giunta regionale, rimane in carica per tre anni ed è scelto tra persone in possesso di comprovate competenze nella direzione di organizzazioni complesse e di specifica esperienza in materia di gestione operativa per obiettivi e progetti. Il compenso è stabilito con riferimento a parametri desumibili dal libero mercato per quanto attiene ai compensi degli amministratori di imprese private.
3. L'Amministratore ha la legale rappresentanza dell'ente, adotta lo statuto, il regolamento, la dotazione organica, i programmi generali di attività, il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo e le altre deliberazioni, esercita tutti i poteri gestionali dell'Azienda ed è responsabile delle attività svolte e dei risultati delle attività dell'Azienda.
4. L'attività dell'Amministratore è soggetta alla valutazione della Giunta regionale. L'eventuale valutazione negativa determina la revoca dell'incarico.
5. Il Collegio dei revisori, composto da tre membri iscritti nel registro dei Revisori contabili, è nominato dalla Giunta regionale e dura in carica tre anni.
Art. 4
Vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile
1. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile, mediante verifiche annuali e infrannuali, nonchè sulla gestione finanziaria e patrimoniale e predispone semestralmente una relazione sull'andamento della gestione da inviare alla Regione e all'Amministratore.
2. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, all'esame e al controllo degli atti dell'Azienda, previa comunicazione al Presidente del collegio. Delle verifiche effettuate è fatta menzione nei verbali del collegio.
3. Al Collegio dei revisori sono trasmesse tutte le deliberazioni dell'Amministratore. Il collegio può chiedere notizie all'Amministratore sull'andamento della gestione o su specifici atti.
Art. 5
Controlli
1. Le deliberazioni concernenti lo statuto, il regolamento, la dotazione organica e le sue variazioni comportanti modifiche nella consistenza delle qualifiche, i programmi generali di attività, il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.
2. Le variazioni ai programmi generali e al bilancio di previsione sono comunicate alla Giunta regionale che, entro trenta giorni, può annullare i relativi atti. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni gli atti si intendono approvati. Il termine è interrotto se la Giunta chiede chiarimenti.
Art. 6
Dotazione organica e gestione del personale
1. L'A.P.T. dispone di personale proprio, al quale si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale.
2. L'Amministratore definisce la dotazione organica dell'A.P.T., la quale viene approvata dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 dell'art. 5.
3. Nell'ambito dei finanziamenti per il funzionamento dell'A.P.T. e per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 2, la Giunta definisce, con cadenza biennale, il limite massimo di spesa per il personale.
4. All'interno del limite di cui al comma 3, l'A.P.T. gestisce la propria dotazione organica e attiva rapporti di lavoro a tempo determinato e incarichi professionali di cui al comma 6 dell'art. 7 del d.lgs 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno e successive modificazioni, necessari all'espletamento di attività non riconducibili completamente a singoli progetti finanziati ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 7.
5. L'A.P.T. gestisce il proprio personale nell'ambito dei limiti di spesa fissati dalla Giunta regionale, secondo quanto stabilito dai commi 3 e 4.
6. L'A.P.T. assume il proprio personale adottando le modalità e le procedure previste per il personale regionale.
Art. 7
Entrate dell'A.P.T.
1. L'A.P.T. provvede alle spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:
a) redditi e proventi patrimoniali e di gestione;
b) finanziamenti, contributi e rimborsi da parte della Regione in funzione di compiti istituzionali previsti dal comma 1 dell'art. 2;
c) corrispettivi, finanziamenti, contributi e rimborsi da parte degli enti locali, di enti pubblici e di privati committenti, connessi all'esercizio di incarichi affidati all'A.P.T..
2. La Regione è autorizzata a mettere a disposizione dell'A.P.T. un fondo annuale di dotazione, nei limiti della disponibilità del bilancio regionale per la copertura delle spese di carattere generale relative al funzionamento dell'Azienda e delle spese per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2, nonchè per l'espletamento di altri incarichi di carattere generale assegnati dalla Regione, relativi ad attività non riconducibili compiutamente a singoli progetti.
Art. 8
Conferenza regionale per il turismo
1. La Regione, al fine di attuare un efficace sistema di relazioni con le Province, le altre autonomie locali e con le rappresentanze economiche, istituisce la Conferenza regionale per il turismo (C.R.T.), con le seguenti competenze:
a) esprimere indirizzi, orientamenti e valutazioni sulle politiche regionali del turismo;
b) esprimere pareri e formulare proposte sulla promozione e sullo sviluppo della commercializzazione turistica;
c) esprimere valutazioni sul risultato delle azioni promozionali realizzate dall'APT, nonché sui piani di promozione provinciali;
d) esprimere valutazioni sul bilancio preventivo e consuntivo dell'APT e sulle verifiche da essa effettuate in ordine ai risultati conseguiti dagli interventi finanziari relativi alla promozione e alla commercializzazione turistica.
2. La C.R.T. é composta:
a) dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, che la presiede;
b) dal Presidente o dagli Assessori provinciali competenti in materia di turismo;
c) da soggetti, in numero non superiore a venti, nominati dalla Giunta regionale, designati dalle rappresentanze di livello regionale delle forze economico-sociali del settore turistico, con particolare riguardo a quelle individuate dall'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno.
3. I soggetti di cui alla lettera c) del comma 2 sono scelti sulla base di terne di designazione proposte dalle rappresentanze delle forze economico-sociali individuate dalla Giunta regionale. La Giunta regionale può integrare la C.R.T. con uno o più esperti su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo.
4. La C.R.T. può essere convocata per il tramite del suo Presidente su richiesta della commissione consiliare competente in materia di turismo, per essere sentita sui temi della politica turistica.
5. La C.R.T. é costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale.
6. Ai componenti della C.R.T. nominati fra i designati delle rappresentanze di livello regionale delle forze economico-sociali del settore turistico é corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta. La misura del gettone é calcolata rivalutando - per gli anni 1986/95 e successivamente annualmente - l'importo previsto dalla L.R. 18 marzo 1985, n. 8, all'indice medio ISTAT relativo alle variazioni dei prezzi al consumo. Ai medesimi soggetti spettano altresì i rimborsi previsti dall'art. 2 della stessa legge.
7. La C.R.T. ha un proprio regolamento interno, approvato dalla Giunta regionale, che ne regola la durata ed il funzionamento.
Art. 9
Norme finali
1. L'Amministratore dell'A.P.T., entro sessanta giorni dalla nomina, sottopone all'approvazione della Giunta regionale lo statuto, il regolamento amministrativo- contabile e la dotazione organica definita a norma dell'art. 6.
Art. 10
1.
Al comma 2 dell'art. 2 della L.R. n. 28 del 1993 sono soppresse le parole:
"di cui all'art. 6".
2.
Al comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 28 del 1993 sono soppresse le parole
"sentita la Consulta di cui all'art.10".
Art. 11
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli dal 6 al 13 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28.
2. E' abrogata la L.R. 10 aprile 1995, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 5 dicembre 1996 ANTONIO LA FORGIA

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