LEGGE REGIONALE 14 giugno 1996, n. 18
DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 18 giugno 1996
Art. 3
Soggetti passivi
1. La tassa é dovuta da tutti gli studenti che si immatricolano o si iscrivono ai corsi di studio delle Università.
2. Gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa alla Regione Emilia-Romagna una sola volta per ciascun anno accademico.