Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 28/07/2023 | ||
2. | 30/07/2019 | ||
3. | 27/12/2018 | ||
4. | 27/12/2017 | ||
5. | 06/07/2012 | ||
6. | 12/02/2010 | ||
7. | 10/02/1992 | ||
8. | 03/08/1984 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 13/03/2003
LEGGE REGIONALE 25 giugno 1996, n. 21
PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIVOLTE AI GIOVANI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003
Art. 8
Conferenza regionale
1. Il Comitato regionale di cui all'art. 3 indice, con cadenza almeno biennale, la Conferenza regionale per le politiche giovanili, a cui partecipano gli Assessori competenti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane.
2. La Conferenza formula al Comitato di cui all'art. 3 proposte di programmi e progetti relativi alle condizioni dei giovani, coordinando e armonizzando gli indirizzi e le iniziative regionali con quelle degli enti territoriali.