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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 luglio 1996, n. 24

NORME IN MATERIA DI RIORDINO TERRITORIALE E DI SOSTEGNO ALLE UNIONI E ALLE FUSIONI DI COMUNI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 12 luglio 1996

Art. 12
Procedure per lo svolgimento del referendum consultivo regionale
1. La deliberazione con la quale il Consiglio regionale dispone il referendum definisce il testo della proposta di legge e il relativo quesito da sottoporre alla consultazione popolare, nonché l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare.
2. Il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro dieci giorni dalla deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il decreto contiene il testo integrale del quesito sottoposto a referendum consultivo e la fissazione della data di convocazione degli elettori, scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto stesso. Qualora il decreto sia emesso dopo il 1° aprile, il periodo utile per la convocazione degli elettori decorre dal successivo 15 settembre.
4. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:
a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio;
b) nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale, in caso di anticipato scioglimento del Consiglio.
5. Nel caso che, nel periodo intercorrente fra la emanazione del decreto e la data fissata per la convocazione degli elettori, siano indette elezioni politiche o elezioni amministrative che riguardino la popolazione dei Comuni interessati al referendum consultivo, il Presidente della Regione può disporre il rinvio di sei mesi dalla data fissata o, previa intesa con il Ministero dell'interno, che la consultazione sia effettuata, con le modalità indicate nei precedenti commi, contestualmente allo svolgimento delle altre operazioni elettorali. Allo stesso modo può procedersi se siano indetti referendum nazionali, o referendum abrogativi regionali ai sensi della L.R. 13 maggio 1980, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni. Si procede comunque al rinvio quando siano indette elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Comuni interessati.
6. Il decreto di indizione del referendum consultivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, notificato al Commissario di Governo e al Presidente della Corte d'Appello di Bologna, ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali interessate, nonché ai Sindaci dei Comuni interessati.
7. Il Presidente della Regione deve dare notizia del decreto di indizione del referendum consultivo mediante manifesti da affiggersi, a cura dei Sindaci interessati, almeno trenta giorni prima della data fissata per la votazione; i manifesti devono indicare il giorno ed il luogo di convocazione e riportare per esteso il testo del quesito referendario.
8. La consegna dei certificati elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la scelta dei luoghi di riunione e la composizione dei seggi elettorali sono disciplinate dall'art. 13 e seguenti della L.R. n. 34 del 1980 e successive modifiche e integrazioni.
9. Presso il Tribunale del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione si trova il Comune o i Comuni interessati al referendum consultivo è costituito, entro il ventesimo giorno antecedente a quello fissato per la votazione, l'ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, composto nei modi previsti dall'art. 15 comma terzo della L.R. n. 34 del 1980. Detto ufficio svolge le operazioni e adotta i provvedimenti di cui all'art. 18 della L.R. n. 34 del 1980.
10. Per quanto non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme della L.R. n. 34 del 1980 e successive modifiche e integrazioni.
11. Le spese per lo svolgimento del referendum consultivo regionale sono a carico della Regione. Esse sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
12. Il Presidente della Regione, ricevuto il verbale contenente i risultati del referendum, ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e lo invia al Presidente del Consiglio.

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