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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 luglio 1996, n. 24

NORME IN MATERIA DI RIORDINO TERRITORIALE E DI SOSTEGNO ALLE UNIONI E ALLE FUSIONI DI COMUNI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 12 luglio 1996

Art. 13
Approvazione della legge e deliberazione definitiva
1. Qualora, ricorrendo le condizioni previste all'art. 11, non si debba procedere a referendum consultivo regionale, il Consiglio delibera in modo definitivo sul progetto di legge. Nel caso previsto dal comma 3 dell'art. 11 il Consiglio delibera entro sessanta giorni dalla data di comunicazione ufficiale dei risultati delle consultazioni.
2. In tutti gli altri casi il Consiglio regionale delibera definitivamente sul progetto di legge sottoposto a referendum entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale dei risultati del referendum stesso.
3. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge istitutiva di nuovi Comuni o per il mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali, la Regione provvede secondo i criteri e le modalità stabilite dal decreto del Presidente previsto dal comma 11 dell'art. 12 al rimborso ai Comuni delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo comunale.

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