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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 luglio 1996, n. 24

NORME IN MATERIA DI RIORDINO TERRITORIALE E DI SOSTEGNO ALLE UNIONI E ALLE FUSIONI DI COMUNI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 12 luglio 1996

Art. 14
Successione nei rapporti
1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o alla modificazione delle circoscrizioni comunali sono regolati, per delega della Regione, dalla Provincia competente per territorio, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e di quanto disposto in proposito dalla legge regionale di modifica delle circoscrizioni.
2. Devono, in ogni caso, essere rispettati i seguenti criteri:
a) il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono al territorio e alle popolazioni distaccate dal Comune di origine;
b) al Comune di nuova istituzione, o al Comune la cui circoscrizione risulti ampliata, è trasferita, d'ufficio o a domanda degli interessati, una quota proporzionale del personale del Comune d'origine, fermo restando il trattamento giuridico ed economico e la qualifica già acquisiti.
3. In caso di istituzione di un nuovo Comune, i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di origine restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione.
4. Nel caso di un Comune la cui circoscrizione risulti ampliata, negli ambiti territoriali di nuova acquisizione si applicano:
a) gli atti di programmazione socio-economica e di pianificazione territoriale vigenti nei Comuni di origine, in quanto compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata;
b) gli altri atti amministrativi a contenuto generale ed i regolamenti del Comune la cui circoscrizione risulti ampliata.

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