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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 luglio 1996, n. 24

NORME IN MATERIA DI RIORDINO TERRITORIALE E DI SOSTEGNO ALLE UNIONI E ALLE FUSIONI DI COMUNI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 12 luglio 1996

Art. 2
Oggetto dei provvedimenti legislativi di modifica
1. L'istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, escluse le ipotesi previste all'art. 4, è disposta con legge regionale nel rispetto delle procedure indicate al Titolo III della presente legge, in coerenza con il programma di cui all'art. 6.
2. Le leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali possono avere ad oggetto:
a) l'istituzione di nuovi Comuni, anche attraverso la fusione di Comuni preesistenti, eventualmente già costituiti in Unione;
b) la modifica delle circoscrizioni territoriali di uno o più Comuni, attraverso l'aggregazione o lo scorporo di una determinata porzione di territorio;
c) la modifica delle denominazioni comunali.

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