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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 luglio 1996, n. 24

NORME IN MATERIA DI RIORDINO TERRITORIALE E DI SOSTEGNO ALLE UNIONI E ALLE FUSIONI DI COMUNI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 12 luglio 1996

Art. 6
Programma di riordino territoriale
1. Il Consiglio regionale adotta, su proposta della Giunta, un programma relativo alla modifica delle circoscrizioni comunali, alle Unioni e alle fusioni di Comuni, predisposto sulla base delle iniziative indicate dalle Comunità locali interessate.
2. Il programma, tenendo conto delle Unioni di Comuni già costituite o in via di costituzione, delle Comunità montane e di ogni altra rilevante forma di collaborazione in atto tra Comuni diversi, indica le ipotesi di modifica territoriale, di istituzione di Unioni intercomunali e di fusione di Comuni, prevedendo le relative delimitazioni territoriali, i tempi e le principali modalità attuative, ivi compresi i criteri per la concessione dei contributi spettanti ai Comuni che si siano pronunciati in senso favorevole alla fusione o all'Unione intercomunale.
3. Il programma deve altresì indicare i casi in cui, in seguito alla prevista fusione di Comuni, si intende procedere alla istituzione di uno o più municipi.
4. La determinazione dei criteri per la concessione dei contributi regionali destinati ai Comuni, risultanti dalla fusione o costituiti in Unione, tiene conto dell'esigenza di favorire:
a) i Comuni di minore consistenza demografica;
b) i Comuni con territori geomorfologicamente svantaggia- ti;
c) nel caso di Unioni di Comuni, quelle alle quali i Comuni abbiano trasferito la titolarità di funzioni e servizi di maggiore consistenza e rilevanza.

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