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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 luglio 1996, n. 24

NORME IN MATERIA DI RIORDINO TERRITORIALE E DI SOSTEGNO ALLE UNIONI E ALLE FUSIONI DI COMUNI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 12 luglio 1996

Art. 7
Procedimento per la formazione e l'aggiornamento del programma
1. Al fine di consentire la partecipazione di Province, Comuni e Comunità montane alla elaborazione del programma di riordino territoriale, la Giunta regionale, mediante apposito avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, definisce le linee ed i criteri di orientamento per la formulazione del programma ed individua i principali processi da attivare ed i criteri per la concessione dei contributi ed incentivi. Entro tre mesi dalla pubblicazione, gli enti locali fanno pervenire eventuali osservazioni e proposte.
2. Valutate le proposte e le osservazioni pervenute, la Giunta regionale sottopone il programma all'approvazione del Consiglio regionale. Il programma approvato viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Il programma è aggiornato, con cadenza almeno quinquennale, secondo le modalità indicate dal presente articolo. Ove richiesto dai Comuni interessati, la Giunta può, in ogni tempo, sottoporre al Consiglio regionale la proposta di modificazione o integrazione del programma con particolare riguardo alle ipotesi di Unioni comunali che siano state nel frattempo costituite.
4. La Giunta regionale, in seguito all'approvazione del programma, presenta al Consiglio i progetti di legge conseguenti all'approvazione del programma stesso.

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