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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 08 luglio 1996, n. 24

Art. 2

(aggiunta lett. c bis) comma 1 da art. 2 L.R. 29 luglio 2016, n. 15)

Oggetto dei provvedimenti legislativi di modifica
1. L'istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, escluse le ipotesi previste all'art. 4, è disposta con legge regionale nel rispetto delle procedure indicate al Titolo III della presente legge, in coerenza con il programma di cui all'art. 6.
2. Le leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali possono avere ad oggetto:
a) l'istituzione di nuovi Comuni, anche attraverso la fusione di Comuni preesistenti, eventualmente già costituiti in Unione;
b) la modifica delle circoscrizioni territoriali di uno o più Comuni, attraverso l'aggregazione o lo scorporo di una determinata porzione di territorio;
c) la modifica delle denominazioni comunali.
c bis) l'incorporazione di uno o più Comuni in un Comune contiguo, anche nel caso di Comuni già istituiti a seguito di fusione.

Note del Redattore:

(come disposto dal comma 5 dell'art. 9 L.R. 30 luglio 2015, n.13, la disciplina del presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016).

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