LEGGE REGIONALE 02 aprile 1996, n. 6
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL TERRITORIO REGIONALE. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 352 DEL 23 AGOSTO 1993
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 5 aprile 1996
Art. 24
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 23, la Regione fa fronte tramite il cap. 38050 - Fondo regionale per la conservazione della natura - del bilancio di spesa regionale, che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.