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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 2 aprile 1996, n. 6

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL TERRITORIO REGIONALE. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 352 DEL 23 AGOSTO 1993 Sito esterno

Capo II
Autorizzazione e limiti alla raccolta
Art. 4

(modificato comma 2 da art. 1 L.R. 11 novembre 2011 n. 15)

Autorizzazione alla raccolta
1. La raccolta può essere effettuata, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da chiunque abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione.
2. L'autorizzazione alla raccolta avviene da parte degli Enti competenti con il rilascio di apposito tesserino, conforme al modello assunto dalla Regione. Gli Enti sopracitati si potranno avvalere ai fini del rilascio della collaborazione dei Comuni e, previa stipula di apposita convenzione, dei pubblici esercizi e dei centri di assistenza agricola (CAA) operanti nel territorio regionale.
3. Gli Enti competenti nell'ambito di una stessa Provincia e di Province confinanti possono definire reciproci accordi finalizzati ad unificare le autorizzazioni alla raccolta relativamente al territorio di rispettiva competenza.
4. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di autorizzazione. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.
5. Gli Enti competenti, in riferimento alle esigenze di conservazione ed equilibrio dell'ecosistema forestale, e sentiti i soggetti di cui al comma 5 dell'art. 3, determinano il numero di autorizzazioni da rilasciarsi anno per anno.
6. L'autorizzazione è valida nei territori di rispettiva pertinenza degli Enti competenti.
7. L'autorizzazione può essere rilasciata per i seguenti periodi:
a) giornaliero;
b) settimanale;
c) mensile;
d) semestrale. I costi del rilascio dell'autorizzazione sono determinati annualmente dagli Enti competenti.
8. Gli Enti competenti, tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali, stabiliscono modalità e condizioni del rilascio ai residenti nei comuni montani di un'autorizzazione alla raccolta con validità annuale. Ai residenti nei comuni montani, aventi almeno il trenta per cento del territorio istituito a parco, è rilasciata a richiesta un'unica autorizzazione annuale valida sia nel territorio del parco sia in quello della comunità montana su cui il comune medesimo insiste, secondo modalità e condizioni stabilite in accordo tra gli Enti competenti.
Art. 5
Limiti alla raccolta
1. La quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in Kg. 3, di cui non più di 1 Kg. delle specie Amanita caesarea (Ovulo buono) e Calocybe gambosa (Prugnolo); se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti detto limite può essere superato.
2. Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso.
3. È vietata altresì la raccolta di esemplari di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2.
4. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.
5. In presenza di particolari condizioni climatiche stagionali e di nascita fungina, gli Enti competenti possono fissare quantitativi di raccolta inferiori a quelli stabiliti nella presente legge.
Art. 6
Modalità della raccolta
1. La raccolta è consentita nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica nelle ore diurne, da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto. Queste limitazioni non si applicano ai soggetti di cui all'art. 5, comma 4, e all'art. 10, limitatamente alla raccolta effettuata negli ambiti ivi considerati.
2. Nei territori montani gli Enti competenti possono autorizzare, ai residenti, la raccolta anche in un giorno ulteriore.
3. La raccolta deve avvenire cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi.
4. È vietata la raccolta mediante l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato humifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale delle piante.
5. È vietata la raccolta di funghi decomposti anche parzialmente, nonché il danneggiamento o la distruzione volontaria dei funghi epigei spontanei di qualsiasi specie.
6. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi ed aerati.
Art. 7
Raccolta nelle aree protette
1. La raccolta è vietata nelle riserve naturali regionali e nelle aree classificate come "Zona A - Zona di protezione integrale" dei parchi regionali.
2. Il Regolamento del parco, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, può vietare o introdurre limiti più restrittivi alla raccolta nelle altre zone a parco.
3. Nelle more dell'approvazione del Regolamento gli Enti di gestione dei parchi regionali sono autorizzati a dotarsi di una disciplina provvisoria, secondo i principi di cui al comma 2.
4. La raccolta è altresì vietata nelle aree ricadenti in parchi nazionali ed in riserve naturali statali, salve diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione.
Art. 8
Divieti alla raccolta
1. Gli Enti competenti, anche su parere o richiesta delle associazioni micologiche e di istituti universitari, scientifici e di ricerca, possono interdire la raccolta:
a) in zone determinate per motivi silvocolturali e nei castagneti da frutto in coincidenza con le operazioni di raccolta delle castagne;
b) per periodi definiti e consecutivi, in zone determinate, al fine di garantire la capacità di rigenerazione dell'ecosistema.
2. La Regione, anche su parere o richiesta degli Enti competenti, delle associazioni micologiche e di istituti universitari, scientifici e di ricerca, può:
a) interdire la raccolta in aree di particolare valore naturalistico e scientifico;
b) interdire la raccolta di singole specie di funghi epigei in significativa rarefazione o in pericolo di estinzione.

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