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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 2 aprile 1996, n. 6

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL TERRITORIO REGIONALE. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 352 DEL 23 AGOSTO 1993 Sito esterno

Capo II
Sanzioni
Art. 20

(modificati commi 1 e 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38,

come da tabella A)

Sanzioni
1. La violazione delle norme di cui al presente titolo comporta l'applicazione della sanzione del pagamento di una somma da 258 Euro a 1.032 Euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.P.R. n. 376/1995 Sito esterno è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258 Euro a 516 Euro.
3. La violazione della norma di cui al comma 1 dell'art. 17 prevede anche il sequestro del prodotto privo di certificazione di scorta.

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