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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 2 aprile 1996, n. 6

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL TERRITORIO REGIONALE. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 352 DEL 23 AGOSTO 1993 Sito esterno

Art. 10

(modificato comma 1 da art. 2 L.R. 11 novembre 2011 n. 15)

Agevolazioni
1. Coltivatori diretti, soci dipendenti di cooperative agricolo-forestali, utenti di beni di uso civico e proprietà collettive quali comunalie, comunelli e le altre forme similari, nonché i soggetti che abbiano la proprietà o a qualunque titolo in gestione propria l'uso dei boschi hanno diritto, a richiesta, di ricevere gratuitamente dall'Ente competente, che si potrà avvalere a tal fine della collaborazione dei Comuni e dei centri di assistenza agricola (CAA), un tesserino di riconoscimento, conforme al modello assunto dalla Regione, per la raccolta entro i terreni condotti. Il tesserino viene rilasciato anche ai componenti il nucleo familiare e ai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo.

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