Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1996, n. 6

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL TERRITORIO REGIONALE. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 352 DEL 23 AGOSTO 1993 Sito esterno

Art. 17

(modificati commi 1, 2, 3, 5; aggiunti commi 1 bis. e 1 ter.; sostituita lett. d) comma 2 da art. 5 L.R. 11 novembre 2011 n. 15)

Certificazione sanitaria
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 Sito esterno, è consentito somministrare o commercializzare funghi freschi spontanei destinati al dettaglio di cui all'allegato 1 della presente legge, previa certificazione di avvenuto controllo da parte del Dipartimento di sanità pubblica delle Aziende-USL, secondo le modalità indicate nei commi successivi.
1 bis. La vendita di funghi spontanei freschi destinati al dettaglio è altresì consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e accertata commestibilità, da parte di micologi in possesso dell'attestato ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo) e iscritti nell'apposito Registro nazionale o regionale.
1 ter. La vendita di funghi spontanei freschi in confezioni singole non manomissibili è consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e accertata commestibilità da parte di micologi in possesso dell'attestato ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità n. 686 del 1996 e iscritti nell'apposito Registro nazionale o regionale. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo, devono presentare la SCIA. Il personale addetto alla vendita al dettaglio di funghi spontanei freschi non è tenuto ad acquisire l'idoneità alla vendita di cui all'articolo 15, comma 2. Le confezioni non manomissibili devono essere in regola con la certificazione di cui al comma 2 e con le normative in materia di etichettatura. Non è consentito il frazionamento di confezioni originali.
2. La certificazione ... deve indicare:
a) il quantitativo in peso, il genere e la specie dei funghi;
b) eventuali istruzioni per il consumo;
c) la data della visita di controllo sanitario;
d) la firma e il timbro del micologo certificatore, con indicazione del numero di iscrizione al Registro nazionale o regionale. Ogni confezione deve contenere una sola specie fungina.
3. L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione e deve accompagnare il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione. L'etichetta deve riportare la corrispondenza univoca con la certificazione sanitaria ad essa correlata, nonché genere e specie fungina, peso, eventuali raccomandazioni per la conservazione e il consumo, data del controllo, timbro e firma dell'ispettore micologo.
4. I funghi debbono essere presentati al controllo a singolo strato suddivisi per specie e in appositi imballaggi da destinare alla vendita. I funghi devono essere freschi, interi ed in buono stato di conservazione, puliti da terriccio e corpi estranei.
5. Con apposito provvedimento della Giunta regionale potrà essere integrato l'allegato 1 della presente legge e modificate le modalità di controllo indicate.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano al controllo di partite fungine destinate all'autoconsumo.

Espandi Indice