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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 2 aprile 1996, n. 6

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL TERRITORIO REGIONALE. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 352 DEL 23 AGOSTO 1993 Sito esterno

Art. 18
Requisiti per la vendita dei funghi secchi e conservati
1. I soggetti che esercitano attività di commercio di prodotti alimentari ai sensi della normativa vigente possono vendere i funghi secchi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), i funghi conservati di cui all'allegato 2 del medesimo decreto e i funghi porcini secchi sfusi limitatamente alle vendite svolte nelle apposite aree date in concessione.
2. Per la vendita di funghi porcini secchi sfusi è richiesta la presentazione della SCIA.
3. I funghi secchi posti in commercio devono possedere i requisiti prescritti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995 ed essere confezionati secondo le modalità previste dall'articolo 6 del medesimo decreto.

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