Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1997, n. 3

ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 gennaio 1997

Art. 3
Beni immobili
1. I beni immobili abitativi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) nonchè i centri sociali ex-Gescal ubicati in Forlì, Cesena e Rimini facenti parte dell'attuale patrimonio dello I.A.C.P. di Forlì, sono ripartiti tra lo I.A.C.P. di Forlì-Cesena e lo I.A.C.P. di Rimini in base alla loro ubicazione territoriale.
2. I beni immobili non abitativi di E.R.P., i beni immobili non rientranti nell'E.R.P. e le sedi istituzionali facenti parte dell'attuale patrimonio dello I.A.C.P. di Forlì, sono, previa valutazione, ripartiti di comune accordo tra i due Istituti, tenuto conto della ubicazione del patrimonio di E.R.P. e della popolazione residente nelle due province alla data del 31 dicembre 1995, nella misura del 62% per lo I.A.C.P. di Forlì-Cesena e del 38% per lo I.A.C.P. di Rimini.
3. Alla data di insediamento dei Consigli di Amministrazione, lo I.A.C.P. di Rimini subentra nella titolarità di tutte le situazioni attive e passive ed in tutti i rapporti giuridici inerenti gli immobili, anche in costruzione, di cui ha acquisito la proprietà.
4. Entro sessanta giorni dal loro insediamento, i Consigli di Amministrazione procedono, di comune accordo, alla suddivisione del patrimonio secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2. Nei successivi trenta giorni lo I.A.C.P. di Forlì-Cesena trasmette allo I.A.C.P. di Rimini l'inventario del patrimonio immobiliare trasferito, insieme ai documenti relativi ad ogni singola unità immobiliare.
5. Entro novanta giorni dalla scadenza di cui al comma 4, i Consigli di Amministrazione degli I.A.C.P. di Forlì- Cesena e di Rimini redigono il verbale di consegna di tutti gli immobili trasferiti e lo trasmettono alle Conservatorie dei Registri immobiliari ed alle Direzioni degli Uffici tecnici erariali competenti per territorio, per l'esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie.
6. Il trasferimento dei beni immobili è gratuito ed il relativo verbale di consegna costituisce titolo per l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 5.
7. Qualora l'accordo di cui al comma 4 non venga raggiunto, e non si provveda a quanto previsto al comma 5 nei termini fissati, provvede la Giunta regionale.

Espandi Indice