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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1997, n. 3

ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 gennaio 1997

INDICE

Art. 1 - Istituzione
Art. 2 - Nomina degli Organi
Art. 3 - Beni immobili
Art. 4 - Beni mobili
Art. 5 - Situazioni contabili
Art. 6 - Personale
Art. 7 - Organizzazione funzionale
Art. 8 - Disposizioni transitorie
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione
1. E' istituito l'Istituto Autonomo per le Case Popolari (I.A.C.P.) della Provincia di Rimini.
2. Lo I.A.C.P. ha personalità giuridica pubblica ed è dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile.
3. Allo I.A.C.P. di Rimini sono attribuite le competenze che le leggi dello Stato e della Regione Emilia-Romagna attribuiscono agli Istituti Autonomi per le Case Popolari sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica ubicato nei territori dei Comuni indicati nell'art. 2 del Decreto Legislativo 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno, istitutivo della Provincia di Rimini.
4. L'attuale I.A.C.P. di Forlì assume la denominazione di I.A.C.P. di Forlì-Cesena ed ha competenza sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica situato nel territorio dei Comuni dell'omonima Provincia.
Art. 2
Nomina degli Organi
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono costituiti gli Organi previsti dall'art. 47 della L.R. 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, dello I.A.C.P di Rimini e dello I.A.C.P. di Forlì-Cesena.
Art. 3
Beni immobili
1. I beni immobili abitativi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) nonchè i centri sociali ex-Gescal ubicati in Forlì, Cesena e Rimini facenti parte dell'attuale patrimonio dello I.A.C.P. di Forlì, sono ripartiti tra lo I.A.C.P. di Forlì-Cesena e lo I.A.C.P. di Rimini in base alla loro ubicazione territoriale.
2. I beni immobili non abitativi di E.R.P., i beni immobili non rientranti nell'E.R.P. e le sedi istituzionali facenti parte dell'attuale patrimonio dello I.A.C.P. di Forlì, sono, previa valutazione, ripartiti di comune accordo tra i due Istituti, tenuto conto della ubicazione del patrimonio di E.R.P. e della popolazione residente nelle due province alla data del 31 dicembre 1995, nella misura del 62% per lo I.A.C.P. di Forlì-Cesena e del 38% per lo I.A.C.P. di Rimini.
3. Alla data di insediamento dei Consigli di Amministrazione, lo I.A.C.P. di Rimini subentra nella titolarità di tutte le situazioni attive e passive ed in tutti i rapporti giuridici inerenti gli immobili, anche in costruzione, di cui ha acquisito la proprietà.
4. Entro sessanta giorni dal loro insediamento, i Consigli di Amministrazione procedono, di comune accordo, alla suddivisione del patrimonio secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2. Nei successivi trenta giorni lo I.A.C.P. di Forlì-Cesena trasmette allo I.A.C.P. di Rimini l'inventario del patrimonio immobiliare trasferito, insieme ai documenti relativi ad ogni singola unità immobiliare.
5. Entro novanta giorni dalla scadenza di cui al comma 4, i Consigli di Amministrazione degli I.A.C.P. di Forlì- Cesena e di Rimini redigono il verbale di consegna di tutti gli immobili trasferiti e lo trasmettono alle Conservatorie dei Registri immobiliari ed alle Direzioni degli Uffici tecnici erariali competenti per territorio, per l'esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie.
6. Il trasferimento dei beni immobili è gratuito ed il relativo verbale di consegna costituisce titolo per l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 5.
7. Qualora l'accordo di cui al comma 4 non venga raggiunto, e non si provveda a quanto previsto al comma 5 nei termini fissati, provvede la Giunta regionale.
Art. 4
Beni mobili
1. Entro novanta giorni dall'insediamento dei Consigli di Amministrazione, con apposito atto di ricognizione, questi procedono, di comune accordo, alla ripartizione dei beni mobili e di tutti i rapporti attivi e passivi, comprese le giacenze di cassa.
2. La ripartizione di cui al comma 1, è effettuata in misura direttamente proporzionale alla consistenza dei rispettivi patrimoni abitativi E.R.P.
3. Qualora l'accordo non venga raggiunto, provvede la Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
Situazioni contabili
1. Entro centoventi giorni dall'insediamento dei Consigli di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione dello I.A.C.P. di Forlì-Cesena trasmette al Consiglio di Amministrazione dello I.A.C.P. di Rimini le situazioni contabili attive e passive di tutti gli immobili di cui all'art. 3, nonchè la situazione aggiornata della gestione speciale ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 Sito esterno, e la situazione della gestione dei fondi ai sensi dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 Sito esterno, sia contabile che di attuazione dei programmi di manutenzione straordinaria relative agli immobili devoluti allo I.A.C.P. di Rimini.
2. Entro il termine di cui al comma 1, il Consiglio di Amministrazione dello I.A.C.P. di Forlì-Cesena trasmette al Consiglio di Amministrazione dello I.A.C.P. di Rimini la situazione contabile relativa alla gestione dei fondi derivanti dalle alienazioni degli alloggi, ai sensi dell'art. 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 Sito esterno, e della legge 24 dicembre 1993, n. 560 Sito esterno .
Art. 6
Personale
1. Entro novanta giorni dalla loro costituzione, i Consigli di Amministrazione dello I.A.C.P. di Forlì- Cesena e dello I.A.C.P. di Rimini propongono all'approvazione della Giunta regionale la definizione della prima pianta organica dei rispettivi Istituti, tenuto conto di quanto disposto all'art. 7.
2. Le piante organiche sono definite in base all'entità del patrimonio attribuito, alle entrate previste, all'organizzazione funzionale di cui all'art. 7 con l'obiettivo di mantenere i costi degli I.A.C.P. di Forlì-Cesena e di Rimini in linea con i valori riscontrabili presso gli altri I.A.C.P. della Regione in un quadro di effettiva economicità di gestione.
3. In sede di prima attivazione, alla copertura della pianta organica dello I.A.C.P. di Rimini si provvede:
a) con il personale operante presso l'attuale Ufficio decentrato di Rimini dello I.A.C.P. di Forlì;
b) con il personale alle dipendenze dello I.A.C.P. di Forlì-Cesena che opti per il trasferimento presso lo I.A.C.P. di Rimini;
c) tramite mobilità da altri enti pubblici, secondo la normativa vigente in materia.
Art. 7
Organizzazione funzionale
1. In via transitoria, al fine di poter procedere rapidamente all'attivazione e funzionamento dello I.A.C.P. di Rimini e di mantenere un controllo dei costi di gestione, viene stipulata, per una durata massima di due anni, una apposita convenzione onerosa fra gli I.A.C.P. di Forlì-Cesena e di Rimini per l'esercizio di funzioni di carattere precipuamente tecnico-costruttivo, legale, amministrativo, contabile ed informatico.
2. Entro la scadenza della convenzione di cui al comma 1, gli I.A.C.P. di Forlì-Cesena e di Rimini, verificata l'applicazione ed il funzionamento della convenzione suddetta, individuano le strutture organizzative che possano essere costituite stabilmente in forma associata, regolandone le modalità di funzionamento ed i costi.
Art. 8
Disposizioni transitorie
1. Fino all'approvazione da parte della Giunta regionale dello Statuto dello I.A.C.P. di Rimini, l'Istituto medesimo è retto dallo Statuto dello I.A.C.P. di Forlì.
2. Fino alla costituzione degli organi di cui all'art.2, restano in vigore gli organi dello I.A.C.P. di Forlì.

La presente legge regionale saràpubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 22 gennaio 1997 ANTONIO LA FORGIA

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