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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1997, n. 6

MODIFICA DELLA L.R. 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 22 marzo 1997

Art. 2
1.
L'art. 10 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 è così sostituito:
"Art. 10
Partecipazione alle gare e scelta del contraente
1. La partecipazione alle gare per l'appalto dei servizi di cui alla presente legge è subordinata all'assenza di cause di esclusione ed, in particolare, al rispetto delle norme contrattuali di lavoro, previdenziali e assicurative, nonchè al possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria definiti con direttiva adottata dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente.
2. Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili in relazione al contratto, quali, tra l'altro, il merito tecnico, la qualità del progetto e del servizio, le sue modalità di gestione ed il prezzo.
3. Qualora la fornitura abbia ad oggetto beni o servizi diversi da quelli socio-assistenziali, sanitari ed educativi, il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati costituisce particolare elemento di valutazione qualitativa, sulla base dei criteri di ponderazione determinati con la direttiva della Giunta regionale di cui al comma 1.
4. Il bando di gara o il capitolato d'oneri indicano gli elementi di valutazione che saranno applicati e l'ordine di importanza loro attribuita.
5. Fino alla emanazione di una apposita direttiva regionale che definisca gli standard di qualità dei servizi di cui alla presente legge, nella scelta del contraente, l'elemento prezzo non può avere un peso superiore al cinquanta per cento del punteggio complessivo previsto per l'aggiudicazione.
6. La Giunta regionale, sulla base delle norme statali e comunitarie relative agli appalti di servizi, definisce con la direttiva di cui al comma 1:
a) le cause di esclusione;
b) i requisiti per la partecipazione alle gare;
c) gli elementi per la valutazione della qualità dell'offerta;
d) la documentazione probatoria;
e) la metodologia di attribuzione dei punteggi da assegnare agli elementi di valutazione. ".

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