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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 aprile 1997, n. 8

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1997 E BILANCIO PLURIENNALE 1997-1999

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 29 aprile 1997

Art. 10
1. Al fine della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e della Regione ed entro i limiti di spesa definiti dai documenti di programmazione finanziaria, per ciascun esercizio, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio atto, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa agli appositi capitoli di spesa per l'adeguamento degli stanziamenti stessi alle necessità di realizzazione degli interventi comunitari, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.
2. A tal fine è altresì autorizzata l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa, ove sia necessario provvedere all'integrazione della quota regionale di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi regionali necessari risultino accantonati nell'ambito dei fondi globali di cui al successivo art. 13.
3. Le variazioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, a norma dell'art. 38 comma quinto della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.

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