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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 aprile 1997, n. 8

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1997 E BILANCIO PLURIENNALE 1997-1999

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 29 aprile 1997

Art. 4
1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'anno finanziario 1997, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all'art. 3, fatto salvo l'impegno delle disponibilità autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli artt. 57 e 58 della legge regionale di contabilità.
2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1997, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'art. 3.

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