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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 aprile 1997, n. 8

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1997 E BILANCIO PLURIENNALE 1997-1999

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 29 aprile 1997

Art. 6
1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al Cap. 85100 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.

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