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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 aprile 1997, n. 8

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1997 E BILANCIO PLURIENNALE 1997-1999

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 29 aprile 1997

Art. 13
1. Gli stanziamenti di spesa relativi al finanziamento di progetti di legge regionali in corso di approvazione sono iscritti sui capitoli di spesa nn. 86100, 86150, 86350, 86400, 86450, 86500, 86600, 86610, 86620, 86700 distintamente secondo le esigenze di specificazione di cui all'art. 26, comma terzo della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni, e sono utilizzati nel corso dell'esercizio di competenza o nell'esercizio immediatamente successivo secondo quanto stabilito dagli artt. 34 e 35 della predetta legge.
2. Gli elenchi nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 annessi al bilancio forniscono la indicazione analitica dei progetti di legge regionali che si prevede di finanziare con ciascun fondo globale nel corso dell'esercizio.

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