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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 aprile 1997, n. 8

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1997 E BILANCIO PLURIENNALE 1997-1999

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 29 aprile 1997

Art. 16
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1997 entro i limiti di cui al comma quarto dell'articolo 41 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni - di cui è data dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio - la Regione Emilia- Romagna è autorizzata, a norma dell'art. 41 citato, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di Lire 485.100.000.000.
2. Sono altresì rinnovate per l'esercizio 1997 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di Lire 316.000.000.000 già autorizzati dall'art. 15 della L.R. 22 aprile 1996, n. 10 come modificato dall'art. 6 della L.R. 19 agosto 1996, n. 36, a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 1996. Tale rinnovo di autorizzazione fa riferimento, per quanto concerne le spese d'investimento per ulteriori programmi di sviluppo, alla dimostrazione di cui alle tabelle M ed M1, allegate alla presente legge.
3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 10% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni.
4. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997.
5. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
6. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite.
7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue Lire 102.335.474.065 a partire dall'esercizio finanziario 1998 e fino all'esercizio finanziario 2012.
8. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1998.
9. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 7, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
10. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

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