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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 aprile 1997, n. 8

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1997 E BILANCIO PLURIENNALE 1997-1999

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 29 aprile 1997

Art. 8
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio non compresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 6, nonchè a nuovi capitoli di spesa, per le finalità e nei limiti di cui all'art. 33 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
2. Le deliberazioni che dispongono i prelievi dal fondo di cui al comma 1 precedente, iscritto in bilancio al Capitolo 85200, sono presentate entro quindici giorni dalla loro adozione in Consiglio regionale per la convalida.

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