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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 aprile 1997, n. 8

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1997 E BILANCIO PLURIENNALE 1997-1999

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 29 aprile 1997

Art. 9
1. A norma del comma primo dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'iscrizione negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1997 dei capitoli e degli stanziamenti concernenti la acquisizione a bilancio delle assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e dei contributi della Comunità Europea e la relativa destinazione quando questa sia tassativamente regolata dalla legge o da regolamenti comunitari.

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