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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 10

PROROGA DEI TERMINI RELATIVI ALLA RICLASSIFICAZIONE GENERALE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE DI CUI ALLA L.R. 30 NOVEMBRE 1981, N. 42 E DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA DI CUI ALLA L.R. 7 GENNAIO 1985, N. 1

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 16 maggio 1997

Art. 1
Proroga dei termini previsti dalla L.R. 30 novembre 1981, n. 42 (1)
1. Il termine di validità della classificazione generale delle aziende alberghiere attribuita ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30 novembre 1981, n. 42 è prorogato fino all'entrata in vigore della nuova disciplina regionale relativa alla classificazione generale delle aziende alberghiere.
2. La nuova disciplina regionale relativa alla classificazione generale delle aziende alberghiere fissa il termine per la presentazione della denuncia contenente gli elementi necessari per la riclassificazione, ai sensi del comma terzo dell'art. 7 della L.R. n. 42 del 1981.
3. Durante il periodo di proroga del termine di cui al comma 1 è possibile provvedere alla revisione di classifica ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 42 del 1981.

Note del Redattore:

La L.R. 30 novembre 1981, n. 42 è abrogata ai sensi dell'art. 46 della L.R. 28 luglio 2004, n. 16, a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale, che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive alberghiere, di cui all'art. 3, comma 2 della citata legge.

La L.R. 7 gennaio 1985 , n. 1 è abrogata ai sensi dell'art. 46 della L.R. 28 luglio 2004, n. 16, a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale, che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive alberghiere, di cui all'art. 3, comma 2 della citata legge.

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