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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 10

PROROGA DEI TERMINI RELATIVI ALLA RICLASSIFICAZIONE GENERALE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE DI CUI ALLA L.R. 30 NOVEMBRE 1981, N. 42 E DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA DI CUI ALLA L.R. 7 GENNAIO 1985, N. 1

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 16 maggio 1997

Art. 2
Proroga dei termini previsti dalla L.R. 7 gennaio 1985, n.1 (2)
1. Il termine di validità della riclassificazione dei complessi ricettivi turistici all'aperto attribuita ai sensi del comma primo dell'art. 7 della L.R. 7 gennaio 1985, n. 1 è prorogato fino all'entrata in vigore della nuova disciplina regionale concernente i complessi turistici all'aria aperta.
2. La nuova disciplina regionale concernente i complessi turistici all'aria aperta fissa il termine per la presentazione della denuncia contenente gli elementi necessari per la riclassificazione, ai sensi del comma quinto dell'art. 7 della L.R. n. 1 del 1985.
3. Durante il periodo di proroga del termine di cui al comma 1 è possibile provvedere alla modifica della classificazione ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 1 del 1985.

Note del Redattore:

La L.R. 30 novembre 1981, n. 42 è abrogata ai sensi dell'art. 46 della L.R. 28 luglio 2004, n. 16, a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale, che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive alberghiere, di cui all'art. 3, comma 2 della citata legge.

La L.R. 7 gennaio 1985 , n. 1 è abrogata ai sensi dell'art. 46 della L.R. 28 luglio 2004, n. 16, a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale, che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive alberghiere, di cui all'art. 3, comma 2 della citata legge.

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