LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 10
PROROGA DEI TERMINI RELATIVI ALLA RICLASSIFICAZIONE GENERALE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE DI CUI ALLA L.R. 30 NOVEMBRE 1981, N. 42 E DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA DI CUI ALLA L.R. 7 GENNAIO 1985, N. 1
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 16 maggio 1997
Art. 4
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma 2, della Costituzione e dell'art. 31 co. 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Note del Redattore:
La L.R. 30 novembre 1981, n. 42 è abrogata ai sensi dell'art. 46 della L.R. 28 luglio 2004, n. 16, a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale, che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive alberghiere, di cui all'art. 3, comma 2 della citata legge.
La L.R. 7 gennaio 1985 , n. 1 è abrogata ai sensi dell'art. 46 della L.R. 28 luglio 2004, n. 16, a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale, che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive alberghiere, di cui all'art. 3, comma 2 della citata legge.