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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 10

PROROGA DEI TERMINI RELATIVI ALLA RICLASSIFICAZIONE GENERALE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE DI CUI ALLA L.R. 30 NOVEMBRE 1981, N. 42 E DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA DI CUI ALLA L.R. 7 GENNAIO 1985, N. 1

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 16 maggio 1997

INDICE

Art. 1 - Proroga dei termini previsti dalla L.R. 30 novembre 1981, n. 42
Art. 2 - Proroga dei termini previsti dalla L.R. 7 gennaio 1985, n.1
Art. 3 - Abrogazioni
Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Proroga dei termini previsti dalla L.R. 30 novembre 1981, n. 42 (1)
1. Il termine di validità della classificazione generale delle aziende alberghiere attribuita ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30 novembre 1981, n. 42 è prorogato fino all'entrata in vigore della nuova disciplina regionale relativa alla classificazione generale delle aziende alberghiere.
2. La nuova disciplina regionale relativa alla classificazione generale delle aziende alberghiere fissa il termine per la presentazione della denuncia contenente gli elementi necessari per la riclassificazione, ai sensi del comma terzo dell'art. 7 della L.R. n. 42 del 1981.
3. Durante il periodo di proroga del termine di cui al comma 1 è possibile provvedere alla revisione di classifica ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 42 del 1981.
Art. 2
Proroga dei termini previsti dalla L.R. 7 gennaio 1985, n.1 (2)
1. Il termine di validità della riclassificazione dei complessi ricettivi turistici all'aperto attribuita ai sensi del comma primo dell'art. 7 della L.R. 7 gennaio 1985, n. 1 è prorogato fino all'entrata in vigore della nuova disciplina regionale concernente i complessi turistici all'aria aperta.
2. La nuova disciplina regionale concernente i complessi turistici all'aria aperta fissa il termine per la presentazione della denuncia contenente gli elementi necessari per la riclassificazione, ai sensi del comma quinto dell'art. 7 della L.R. n. 1 del 1985.
3. Durante il periodo di proroga del termine di cui al comma 1 è possibile provvedere alla modifica della classificazione ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 1 del 1985.
Art. 3
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
Art. 4
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma 2, della Costituzione Sito esterno e dell'art. 31 co. 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 12 maggio 1997 ANTONIO LA FORGIA

Note del Redattore:

La L.R. 30 novembre 1981, n. 42 è abrogata ai sensi dell'art. 46 della L.R. 28 luglio 2004, n. 16, a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale, che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive alberghiere, di cui all'art. 3, comma 2 della citata legge.

La L.R. 7 gennaio 1985 , n. 1 è abrogata ai sensi dell'art. 46 della L.R. 28 luglio 2004, n. 16, a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale, che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive alberghiere, di cui all'art. 3, comma 2 della citata legge.

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