Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 11

INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1995, N. 28 CONTENENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI "CELEBRAZIONI DEL BICENTENARIO DEL TRICOLORE"

(Legge di pura modifica. Vedi art. 4 bis della L.R. 10 aprile 1995 n. 28)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 16 maggio 1997

INDICE

Art. 1 - Iniziative finanziate dal Consiglio regionale
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Iniziative finanziate dal Consiglio regionale
Dopo l'art. 4 della L.R. 10 aprile 1995, n. 28 si aggiunge l'articolo seguente:
"Art. 4 - bis
1. Per l'adozione dei provvedimenti relativi alle iniziative e alle manifestazioni proposte dal Comitato regionale e finanziate da capitoli del Bilancio di previsione del Consiglio regionale si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento interno del Consiglio regionale dell'Emilia- Romagna per l'Amministrazione e la contabilità approvato con delibera del Consiglio regionale n. 3040 del 19 dicembre 1984 e successive modificazioni e integrazioni.".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 12 maggio 1997 ANTONIO LA FORGIA

Espandi Indice