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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 12

ISTITUZIONE DELLA STRUTTURA REGIONALE DI COLLEGAMENTO PRESSO LE SEDI DELLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

(Ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6, la presente legge è abrogata con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) della succitata legge)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 16 maggio 1997

Art. 1
Finalità
1. La Regione promuove la realizzazione di un efficace sistema di relazioni per il rapporto con le istituzioni comunitarie nella materie di competenza regionale anche istituendo proprie strutture di collegamento presso le sedi delle istituzioni dell'Unione Europea, ai sensi del comma 4 dell'art. 58 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 Sito esterno. Dette strutture operano in stretto collegamento con la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione Europea esercitando compiti di raccordo organizzativo e collegamento, particolarmente in materia di interventi fruenti del sostegno finanziario dell'Unione e per favorire la conformità della legislazione regionale alla normativa comunitaria.
2. La Regione, per sostenere, anche sul piano tecnico scientifico, lo svolgimento di tali compiti e per l'organizzazione e l'attuazione delle correlate iniziative, può convenzionarsi con organismi, enti o società specializzate dotate della necessaria esperienza operativa nel settore.
3. Previa intesa, possono essere istituite sedi e strutture comuni con altre Regioni nonchè con le Province autonome di Trento e Bolzano.
4. I Comuni, le Provincie e le Comunità montane dell'Emilia Romagna nelle proprie relazioni con le Istituzioni dell'Unione Europea possono avvalersi delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo secondo modalità da determinarsi con appositi atti convenzionali.

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