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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 13

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 16 maggio 1997

Art. 3
1.
Il comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 30 del 1986, concernente "Intervento per la promozione della pratica sportiva e delle attivitàmotorie e ricreative nel tempo libero", è così sostituito:
"1. La Regione finanzia progetti di iniziativa pubblica e privata mediante contributi in conto capitale o in conto interessi, questi ultimi anche in forma attualizzata:
a) per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e l'acquisto di impianti sportivi e ricreativi destinati ad uso pubblico;
b) per l'acquisto o la locazione anche finanziaria di attrezzature ad uso sportivo o ricreativo."
2.
Il comma 4 dell'art. 9 della L.R. n. 30 del 1986 è così sostituito:
"4. Per gli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 5 e dall'art. 6, l'elenco delle iniziative da finanziare è approvato dalla Giunta regionale, secondo le modalità fissate nel relativo programma di settore di cui all'art. 3.".

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