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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 13

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 16 maggio 1997

Art. 7
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dagli artt. 1 e 5 della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

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