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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 14

MODIFICA DELLA L.R. 24 DICEMBRE 1996, N. 50 "DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46, E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 16 maggio 1997

INDICE

Art. 2 -
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
L'art. 24 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 50, è così sostituito:
"Art. 24
Disposizioni transitorie
1. Gli organismi di gestione previsti dall'art. 5 sono costituiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; alla medesima data decadono gli organi delle Aziende istituite ai sensi della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46, i quali sono tenuti a presentare una ricognizione dei rapporti attivi e passivi in essere.
2. Nelle more della costituzione degli organismi previsti dall'art. 5, le Aziende di cui alla L.R. n. 46 del 1990 continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite nel rispetto delle previsioni della presente legge, ad eccezione del bilancio consuntivo dell'esercizio 1996 e del bilancio di previsione per l'esercizio 1997 che sono approvati dai Comuni di riferimento ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 46 del 1990".
2.
Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 27 della L.R. n. 50 del 1996, sono aggiunte le seguenti parole:
", salvo quanto previsto al comma 2 dell'art. 24".
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, co. 2, della Costituzione Sito esterno e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 12 maggio 1997 ANTONIO LA FORGIA

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