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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 18

INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA E LA COLLABORAZIONE TRA I POPOLI DI TUTTI I CONTINENTI

(Ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6, la presente legge è abrogata con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d) della succitata legge)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 dell' 1 luglio 1997

Art. 3
Presentazione richiesta
1. Gli Enti locali della regione Emilia-Romagna, che intendono gemellarsi con altri Enti locali e che vogliono fruire dei benefici della presente legge, debbono fare richiesta al Presidente della Giunta regionale.
2. La richiesta deve essere corredata da:
a) una copia della deliberazione del Consiglio dell'Ente locale nella quale deve risultare l'Ente locale scelto per il gemellaggio, come pure l'assenso dell'Ente locale gemellato;
b) una relazione contenente il programma delle attività previste;
c) il preventivo dettagliato delle spese necessarie.

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