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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 18

INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA E LA COLLABORAZIONE TRA I POPOLI DI TUTTI I CONTINENTI

(Ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6, la presente legge è abrogata con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d) della succitata legge)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 dell' 1 luglio 1997

Art. 4
Benefici regionali
1. La Giunta regionale esaminate le richieste di cui all'articolo 3 trasmette al Consiglio regionale apposita deliberazione in cui sono contenute le iniziative da ammettere ai benefici della presente legge.
2. La quota a carico della Regione delle spese è determinata in relazione all'importanza dell'iniziativa, al carattere del gemellaggio, alla situazione demografica, geografica, sociale e finanziaria degli Enti locali richiedenti. Il limite della quota a carico della Regione non può superare il 25 per cento delle spese o il 50 per cento per gli Enti locali con meno di 10.000 abitanti.
3. La Giunta dà priorità ai programmi di gemellaggio con Enti locali appartenenti a Regioni e territori con i quali sono in vigore i protocolli di cui all'art. 2, comma 1 lett. c).

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