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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 18

INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA E LA COLLABORAZIONE TRA I POPOLI DI TUTTI I CONTINENTI

(Ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6, la presente legge è abrogata con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d) della succitata legge)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 dell' 1 luglio 1997

Art. 5
Enti locali gemellati
1. Gli Enti locali che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno realizzato gemellaggi con altri Enti locali possono usufruire, ai sensi degli articoli precedenti, dei benefici previsti dalla presente legge, sia per sviluppare i rapporti di gemellaggio già esistenti sia per promuovere nuove iniziative di gemellaggio.
2. I Comuni e le Province gemellate con Enti locali appartenenti alle Regioni e territori di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) possono integrare, previa intesa con la Regione, il piano di cui all'art. 6 con proprie iniziative.

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