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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 18

INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA E LA COLLABORAZIONE TRA I POPOLI DI TUTTI I CONTINENTI

(Ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6, la presente legge è abrogata con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d) della succitata legge)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 dell' 1 luglio 1997

Art. 7
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di apposito capitolo nel bilancio di previsione, che verrà dotato della necessaria disponibilità finanziaria in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dalla L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

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