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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 18

INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA E LA COLLABORAZIONE TRA I POPOLI DI TUTTI I CONTINENTI

(Ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6, la presente legge è abrogata con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d) della succitata legge)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 dell' 1 luglio 1997

Capo II
Gemellaggi
Art. 3
Presentazione richiesta
1. Gli Enti locali della regione Emilia-Romagna, che intendono gemellarsi con altri Enti locali e che vogliono fruire dei benefici della presente legge, debbono fare richiesta al Presidente della Giunta regionale.
2. La richiesta deve essere corredata da:
a) una copia della deliberazione del Consiglio dell'Ente locale nella quale deve risultare l'Ente locale scelto per il gemellaggio, come pure l'assenso dell'Ente locale gemellato;
b) una relazione contenente il programma delle attività previste;
c) il preventivo dettagliato delle spese necessarie.
Art. 4
Benefici regionali
1. La Giunta regionale esaminate le richieste di cui all'articolo 3 trasmette al Consiglio regionale apposita deliberazione in cui sono contenute le iniziative da ammettere ai benefici della presente legge.
2. La quota a carico della Regione delle spese è determinata in relazione all'importanza dell'iniziativa, al carattere del gemellaggio, alla situazione demografica, geografica, sociale e finanziaria degli Enti locali richiedenti. Il limite della quota a carico della Regione non può superare il 25 per cento delle spese o il 50 per cento per gli Enti locali con meno di 10.000 abitanti.
3. La Giunta dà priorità ai programmi di gemellaggio con Enti locali appartenenti a Regioni e territori con i quali sono in vigore i protocolli di cui all'art. 2, comma 1 lett. c).
Art. 5
Enti locali gemellati
1. Gli Enti locali che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno realizzato gemellaggi con altri Enti locali possono usufruire, ai sensi degli articoli precedenti, dei benefici previsti dalla presente legge, sia per sviluppare i rapporti di gemellaggio già esistenti sia per promuovere nuove iniziative di gemellaggio.
2. I Comuni e le Province gemellate con Enti locali appartenenti alle Regioni e territori di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) possono integrare, previa intesa con la Regione, il piano di cui all'art. 6 con proprie iniziative.

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