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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 19

MODIFICHE ALLA L.R. 11 GENNAIO 1993, N. 3 ED ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI CONSORZI FIDI E COOPERATIVE DI GARANZIA

(Legge di pura modifica alla L.R. 11 gennaio 1993, abrogata da art. 22 L.R. 23 dicembre 2002, n. 40, e agli artt. 1, 3, 4 e 5 della L.R. 24 maggio 1989 n. 17)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 dell' 1 luglio 1997

Art. 14
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dalla applicazione del Capo V della L.R. n. 3 del 1993 la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma di quanto disposto dall'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'art. 8 della L.R. n. 3 del 1993 come modificato dall'art. 4 della presente legge, la Regione fa fronte con l'individuazione di apposito capitolo nella parte spese del Bilancio di previsione, che verrà dotato delle necessarie disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di Bilancio o di variazione di Bilancio a norma dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 31 del 1977.

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