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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 19

MODIFICHE ALLA L.R. 11 GENNAIO 1993, N. 3 ED ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI CONSORZI FIDI E COOPERATIVE DI GARANZIA

(Legge di pura modifica alla L.R. 11 gennaio 1993, abrogata da art. 22 L.R. 23 dicembre 2002, n. 40, e agli artt. 1, 3, 4 e 5 della L.R. 24 maggio 1989 n. 17)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 dell' 1 luglio 1997

Art. 15
Norma transitoria
1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla L.R. 24 maggio 1989, n. 17 che abbiano fondi inutilizzati, ancorchè modifichino la loro forma societaria, sono autorizzati:
a) ad utilizzare i fondi già conferiti dalla Regione ed eventualmente giacenti, destinati ad operatori turistici, per le finalità e con le modalità previste dal Capo V della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3, come modificata dalla presente legge;
b) ad utilizzare i fondi già conferiti dalla Regione ed eventualmente giacenti, destinati ad operatori commerciali, per le finalità e con le modalità previste dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49.
2. L'entità da destinarsi alle singole tipologie di intervento previste dal comma 1 è determinata dalla Giunta regionale.
3. Fino all'adozione dei criteri di cui all'art. 4 della L.R. n. 17 del 1989, come modificato dal comma 3 dell'art. 12 della presente legge, continuano ad applicarsi i criteri dettati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 4 della L.R. 17/89, nel testo previgente.
4. Nel primo anno di applicazione della presente legge la suddivisione su base provinciale dei fondi per i contributi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 quater della L.R. n. 3 del 1993 è effettuata dalla Giunta regionale secondo le seguenti modalità:
a) ai consorzi-fidi e cooperative di garanzia a carattere regionale è destinata una quota non superiore al quindici per cento dei fondi disponibili;
b) la restante quota a favore di consorzi-fidi e cooperative di garanzia a carattere provinciale è così suddivisa: b.1) il venti per cento in parti uguali su base provinciale; b.2) l'ottanta per cento dei fondi è ripartito in rapporto alla rilevanza turistica dell'area provinciale di riferimento.
5. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alla programmazione turistica in corso per gli anni 1997 e 1998 in relazione ai progetti di cui agli artt. 8 e 9 della L.R. n. 3 del 1993.

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