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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 19

MODIFICHE ALLA L.R. 11 GENNAIO 1993, N. 3 ED ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI CONSORZI FIDI E COOPERATIVE DI GARANZIA

(Legge di pura modifica alla L.R. 11 gennaio 1993, abrogata da art. 22 L.R. 23 dicembre 2002, n. 40, e agli artt. 1, 3, 4 e 5 della L.R. 24 maggio 1989 n. 17)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 dell' 1 luglio 1997

Art. 2
1.
L'art. 5 della L.R. n. 3 del 1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Contributi regionali
1. La Regione concede contributi per:
a) la realizzazione di nuove opere, impianti o strutture di servizio, oppure per la ristrutturazione di quelli esistenti, al fine di incrementare la produttività delle aziende;
b) l'assistenza tecnica alle imprese turistiche, intesa come insieme di interventi o azioni idonei a ottimizzare la gestione aziendale;
c) l'innovazione tecnologica e gestionale mediante strumenti atti ad ottimizzare la gestione aziendale;
d) interventi per il miglioramento della qualità delle aree turistiche;
e) lo sviluppo dei consorzi-fidi e cooperative di garanzia di cui al Capo V.
2. La Regione prevede, ai sensi della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e nell'ambito dei programmi comunitari a gestione regionale, iniziative per la qualificazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori turistici relative ai progetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.
3. I contributi sono concessi solamente qualora le opere, le iniziative e le relative forniture siano iniziate non oltre i sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda. Le modalità di certificazione della data d'inizio lavori verranno definite dai criteri e dalle modalità previste all'art. 4.
4. Le opere finanziate con i contributi regionali di cui alla presente legge devono essere destinate all'uso pubblico.
5. Sono incentivabili esclusivamente gli interventi riguardanti:
a) strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, ai sensi dell'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno;
b) strutture di servizio e di completamento della ricettività turistica, comprese le strutture di ristorazione di interesse turistico;
c) strutture ricreative e sportive o destinate a manifestazioni culturali, spettacolari e congressuali utili al prolungamento della stagione turistica, alla diversificazione e specializzazione dell'offerta ed all'immagine turistica;
d) strutture ed attrezzature finalizzate al miglioramento della qualità delle località e del territorio turistico, nonchè alla migliore fruibilità turistica dei parchi naturali e delle aree di interesse naturalistico.
6. Sono escluse dai benefici di cui alla presente legge le spese per l'acquisto di aree ed immobili, ad eccezione degli interventi riguardanti le sole attività di garanzia realizzate mediante i soggetti di cui al Capo V, e le spese sostenute dai privati per interventi di manutenzione ordinaria.
7. Il provvedimento di concessione indica il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori ed eseguite le forniture. Tale termine può essere prorogato, dietro motivata richiesta degli interessati, per un periodo non superiore a dodici mesi. " .
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