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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 19

MODIFICHE ALLA L.R. 11 GENNAIO 1993, N. 3 ED ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI CONSORZI FIDI E COOPERATIVE DI GARANZIA

(Legge di pura modifica alla L.R. 11 gennaio 1993, abrogata da art. 22 L.R. 23 dicembre 2002, n. 40, e agli artt. 1, 3, 4 e 5 della L.R. 24 maggio 1989 n. 17)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 dell' 1 luglio 1997

Art. 4
Sostituzione del Capo III nel Titolo II della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3
1.
Il Capo III del Titolo II della L.R. n. 3 del 1993 è sostituito dal seguente:
"Capo III
Progetti pubblici a carattere regionale e locale
Art. 8
Programma dei progetti pubblici
1. Nell'ambito degli strumenti programmatici della Regione, la Giunta regionale approva il programma annuale dei progetti diretti al miglioramento del territorio turistico e dei progetti pubblici sull'offerta turistica sulla base delle disposizioni dettate ai sensi dell'art. 4.
2. I progetti a carattere pubblico prevedono la concessione di contributi in conto capitale a favore di enti locali territoriali e relativi consorzi, nonchè di altri enti pubblici per la realizzazione di iniziative rientranti nelle lettere b), c) e d) del comma 5 dell'art. 5.
3. Il programma di cui al comma 1 può altresì prevedere la individuazione da parte della Regione di progetti che presentino caratteristiche di rilevante innovazione rispetto all'offerta turistica regionale ovvero aventi un rilevante valore di sperimentalità nel settore, anche al fine della realizzazione dei progetti speciali di cui al comma 2 dell'art. 2.
4. Qualora ai progetti indicati al comma 3 si connettano interventi proposti da soggetti privati ad essi possono essere attribuite specifiche priorità nella concessione dei finanziamenti di cui al comma 2 dell'art. 12. " .

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