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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 19

MODIFICHE ALLA L.R. 11 GENNAIO 1993, N. 3 ED ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI CONSORZI FIDI E COOPERATIVE DI GARANZIA

(Legge di pura modifica alla L.R. 11 gennaio 1993, abrogata da art. 22 L.R. 23 dicembre 2002, n. 40, e agli artt. 1, 3, 4 e 5 della L.R. 24 maggio 1989 n. 17)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 dell' 1 luglio 1997

Art. 6
1.
L'art. 10 della L.R. n. 3 del 1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
Convenzionamento con gli istituti di credito
1. I contributi per i progetti a carattere locale finanziati ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 7 sono concessi solamente in relazione a mutui stipulati con istituti di credito convenzionati con la Regione ai sensi dell'art. 11 ed alle condizioni previste da tali convenzioni. " .

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