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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 19

MODIFICHE ALLA L.R. 11 GENNAIO 1993, N. 3 ED ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI CONSORZI FIDI E COOPERATIVE DI GARANZIA

(Legge di pura modifica alla L.R. 11 gennaio 1993, abrogata da art. 22 L.R. 23 dicembre 2002, n. 40, e agli artt. 1, 3, 4 e 5 della L.R. 24 maggio 1989 n. 17)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 dell' 1 luglio 1997

INDICE

Art. 1 - Sostituzione dell'art. 4 della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3
Art. 2 - Sostituzione dell'art. 5 della L.R. 11 gennaio 1993, n.3
Art. 3 - Modifiche all'art. 6 della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3
Art. 4 - Sostituzione del Capo III nel Titolo II della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3
Art. 5 - Sostituzione dell'art. 9 della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3
Art. 6 - Sostituzione dell'art. 10 della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3
Art. 7 - Inserimento del Capo V nel Titolo II della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3
Art. 8 - Sostituzione dell'art. 11 della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3
Art. 9 - Modifiche all'art. 13 della L.R. 11 gennaio 1993,n. 3
Art. 10 - Modifiche all'art. 14 della L.R. 11 gennaio 1993, n.3
Art. 11 - Modifiche alla L.R. 9 agosto 1993, n. 28
Art. 12 - Modifiche alla L.R. 24 maggio 1989, n. 17
Art. 13 - Modifiche all'art. 8 della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49
Art. 14 - Norme finanziarie
Art. 15 - Norma transitoria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
L'art. 4 della L.R. n. 3 del 1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Ripartizione dei fondi e criteri di incentivazione
1. Il Consiglio regionale, sulla base del Quadro di cui all'art. 3, ovvero nelle more dell'approvazione di esso, definisce i criteri e le modalità per la scelta degli interventi e le caratteristiche specifiche delle incentivazioni, in particolare riguardo a:
a) individuazione delle aree territorialmente definite cui riservare i finanziamenti;
b) tipi di iniziative da ammettere a contributo nelle varie aree;
c) importi massimi e minimi di spesa ammissibili ai benefici;
d) misura dei contributi assegnabili in relazione ai tipi di iniziative ed alle zone di intervento;
e) quota dei finanziamenti da attribuire a ciascun tipo di intervento previsto dalla presente legge, nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale.
2. Sono finanziabili esclusivamente interventi relativi a strutture ubicate nel territorio della Regione Emilia- Romagna. " .
Art. 2
1.
L'art. 5 della L.R. n. 3 del 1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Contributi regionali
1. La Regione concede contributi per:
a) la realizzazione di nuove opere, impianti o strutture di servizio, oppure per la ristrutturazione di quelli esistenti, al fine di incrementare la produttività delle aziende;
b) l'assistenza tecnica alle imprese turistiche, intesa come insieme di interventi o azioni idonei a ottimizzare la gestione aziendale;
c) l'innovazione tecnologica e gestionale mediante strumenti atti ad ottimizzare la gestione aziendale;
d) interventi per il miglioramento della qualità delle aree turistiche;
e) lo sviluppo dei consorzi-fidi e cooperative di garanzia di cui al Capo V.
2. La Regione prevede, ai sensi della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e nell'ambito dei programmi comunitari a gestione regionale, iniziative per la qualificazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori turistici relative ai progetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.
3. I contributi sono concessi solamente qualora le opere, le iniziative e le relative forniture siano iniziate non oltre i sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda. Le modalità di certificazione della data d'inizio lavori verranno definite dai criteri e dalle modalità previste all'art. 4.
4. Le opere finanziate con i contributi regionali di cui alla presente legge devono essere destinate all'uso pubblico.
5. Sono incentivabili esclusivamente gli interventi riguardanti:
a) strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, ai sensi dell'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno;
b) strutture di servizio e di completamento della ricettività turistica, comprese le strutture di ristorazione di interesse turistico;
c) strutture ricreative e sportive o destinate a manifestazioni culturali, spettacolari e congressuali utili al prolungamento della stagione turistica, alla diversificazione e specializzazione dell'offerta ed all'immagine turistica;
d) strutture ed attrezzature finalizzate al miglioramento della qualità delle località e del territorio turistico, nonchè alla migliore fruibilità turistica dei parchi naturali e delle aree di interesse naturalistico.
6. Sono escluse dai benefici di cui alla presente legge le spese per l'acquisto di aree ed immobili, ad eccezione degli interventi riguardanti le sole attività di garanzia realizzate mediante i soggetti di cui al Capo V, e le spese sostenute dai privati per interventi di manutenzione ordinaria.
7. Il provvedimento di concessione indica il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori ed eseguite le forniture. Tale termine può essere prorogato, dietro motivata richiesta degli interessati, per un periodo non superiore a dodici mesi. " .
Sito esterno
Art. 3
1.
All'art. 6 della L.R. n. 3 del 1993 la locuzione
" dalla presente legge "
è sostituita dalla locuzione
" dall'art. 7, nonchè dai Capi III e IV della presente legge ".
2.
All'art. 6 della L.R. n. 3 del 1993 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. I consorzi-fidi e le cooperative di garanzia possono beneficiare dei contributi di cui al Capo V alle condizioni ivi stabilite. ".
Art. 4
Sostituzione del Capo III nel Titolo II della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3
1.
Il Capo III del Titolo II della L.R. n. 3 del 1993 è sostituito dal seguente:
"Capo III
Progetti pubblici a carattere regionale e locale
Art. 8
Programma dei progetti pubblici
1. Nell'ambito degli strumenti programmatici della Regione, la Giunta regionale approva il programma annuale dei progetti diretti al miglioramento del territorio turistico e dei progetti pubblici sull'offerta turistica sulla base delle disposizioni dettate ai sensi dell'art. 4.
2. I progetti a carattere pubblico prevedono la concessione di contributi in conto capitale a favore di enti locali territoriali e relativi consorzi, nonchè di altri enti pubblici per la realizzazione di iniziative rientranti nelle lettere b), c) e d) del comma 5 dell'art. 5.
3. Il programma di cui al comma 1 può altresì prevedere la individuazione da parte della Regione di progetti che presentino caratteristiche di rilevante innovazione rispetto all'offerta turistica regionale ovvero aventi un rilevante valore di sperimentalità nel settore, anche al fine della realizzazione dei progetti speciali di cui al comma 2 dell'art. 2.
4. Qualora ai progetti indicati al comma 3 si connettano interventi proposti da soggetti privati ad essi possono essere attribuite specifiche priorità nella concessione dei finanziamenti di cui al comma 2 dell'art. 12. " .
Art. 5
1.
L'art. 9 della L.R. n. 3 del 1993 è sostituito del seguente articolo:
"Art. 9
Progetti a carattere locale
1. Nell'ambito degli strumenti programmatici della Regione, la Giunta regionale verifica annualmente la conformità dei programmi delle Province, quali enti delegati ai sensi della lettera f) del comma 1 dell'art. 14 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28, le quali provvedono altresì all'istruttoria e all'erogazione dei contributi, nonchè alla vigilanza sugli interventi finanziati.
2. Ai contributi previsti per i progetti a carattere locale possono accedere le imprese turistiche private o a capitale misto pubblico e privato.
3. Le Province, qualora esigenze di efficacia gestionale lo rendano opportuno, possono svolgere l'istruttoria tecnica attraverso soggetti esterni, compresi i consorzi e le cooperative di cui al Capo V.
4. Le somme assegnate dalla Regione alle Province e da esse non impegnate entro l'esercizio successivo sono revocate e possono essere nuovamente ripartite. " .
Art. 6
1.
L'art. 10 della L.R. n. 3 del 1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
Convenzionamento con gli istituti di credito
1. I contributi per i progetti a carattere locale finanziati ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 7 sono concessi solamente in relazione a mutui stipulati con istituti di credito convenzionati con la Regione ai sensi dell'art. 11 ed alle condizioni previste da tali convenzioni. " .
Art. 7
Inserimento del Capo V nel Titolo II della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3
1.
Dopo l'art. 10 della L.R. n. 3 del 1993 è inserito il seguente Capo:
"Capo V
Finanziamenti a consorzi-fidi e cooperative di garanzia
Art. 10 bis
Consorzi-fidi e cooperative di garanzia
1. Possono accedere ai contributi di cui al presente Capo i consorzi-fidi e le cooperative di garanzia, di primo o secondo grado, a carattere provinciale o regionale, fra operatori turistici singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere beneficiari di contributi di enti pubblici locali;
b) avere sede legale ed operativa nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
c) associare a parità di condizioni qualunque operatore turistico ne faccia richiesta;
d) concedere le garanzie e i contributi sugli interessi, a qualunque operatore turistico associato che ne abbia titolo, secondo le prescrizioni e con i criteri definiti dalla Regione Emilia-Romagna;
e) consentire la nomina del Presidente del Collegio sindacale da parte della Regione Emilia-Romagna;
f) prevedere nel proprio statuto la preventiva comunicazione alla Regione Emilia-Romagna dei motivi e delle cause di scioglimento.
2. 2. Dei consorzi-fidi e delle cooperative di garanzia di cui al comma 1 possono fare parte anche operatori del commercio e dei servizi.
Art. 10 ter
Tipologia dei finanziamenti
1. La Regione, nell'ambito delle disposizioni dettate ai sensi dell'art. 4, conferisce ai consorzi-fidi e cooperative di garanzia di cui al presente Capo un fondo finalizzato ad agevolare il ricorso al credito dei soci operanti nel settore turistico, mediante la concessione di garanzie fideiussorie.
2. La Regione conferisce a detti consorzi e cooperative un fondo finalizzato alla concessione, da parte di tali soggetti, di contributi in conto interessi attualizzati riguardanti i finanziamenti assistiti dalle garanzie di cui al comma 1.
3. I contributi di cui al comma 2 sono finalizzati a ridurre la spesa per gli interessi pagati dal beneficiario nel periodo di ammortamento del finanziamento. Per i finanziamenti di durata superiore a sei anni, qualora il beneficiario lo richieda, il consorzio-fidi o la cooperativa di garanzia può anticipare ad esso un importo corrispondente all'agevolazione relativa a non più di tre rate semestrali di ammortamento.
Art. 10 quater
Criteri per la concessione dei finanziamenti da parte della Regione
1. Ai consorzi-fidi e cooperative di garanzia sono concessi contributi in conto capitale da destinare alla formazione e integrazione del fondo di garanzia in proporzione:
a) all'importo globale delle garanzie, riguardanti operatori turistici, effettivamente concesse in relazione a somme erogate dagli istituti mutuanti alla chiusura dell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della domanda;
b) all'incremento:
b.1) del capitale sociale o del fondo consortile, apportato da operatori turistici, rilevato alla chiusura dell'ultimo esercizio, rispetto al capitale sociale o al fondo consortile esistenti nell'esercizio precedente;
b.2) dei fondi di riserva o di garanzia riservati ad operatori turistici, costituiti mediante accantonamento di utili o avanzi di gestione, nonchè mediante attribuzioni erogate da enti pubblici o soggetti privati, compresi i soci e gli aderenti.
2. La ripartizione dei contributi di cui al comma 2 dell'art. 10 ter è effettuata secondo le seguenti modalità:
a) una quota non superiore al venti per cento dei fondi è suddivisa in parti uguali su base provinciale;
b) a parte rimanente in proporzione all'importo complessivo delle operazioni di finanziamento, riguardanti operatori turistici, concesse in relazione a somme effettivamente erogate dagli istituti mutuanti nell'esercizio precedente.
3. I contributi concessi ai consorzi-fidi e alle cooperative di garanzia dovranno essere assegnati agli operatori turistici nei tempi, nei modi e secondo i criteri stabiliti nella deliberazione regionale di concessione. Per le somme non impiegate in detto termine i consorzi e le cooperative decadono dal contributo e la Regione Emilia-Romagna procede al recupero, salvo compensazione con eventuali nuove concessioni.
4. Gli interessi maturati annualmente sulle somme assegnate dalla Regione ai consorzi-fidi e cooperative di garanzia devono essere prioritariamente da questi destinati all'incremento del fondo di garanzia finanziato.
Art. 10 quinquies
Rapporto dei consorzi-fidi e cooperative di garanzia con gli istituti di credito
1. Per la concessione dei contributi di cui al comma 2 dell'art. 10 ter i consorzi-fidi e cooperative di garanzia stipulano convenzioni con gli istituti di credito finalizzate al miglioramento delle condizioni a favore del mutuatario.
2. Il concorso nel pagamento degli interessi, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 ter, da parte del consorzio-fidi o cooperativa di garanzia per ogni singola operazione non potrà essere superiore al trenta per cento del tasso di interesse risultante dalla convenzione di cui al comma 1 stipulata con l'istituto di credito interessato e comunque non potrà essere superiore al trenta per cento del tasso di riferimento praticato dagli istituti di credito, ai sensi delle leggi vigenti, sulle operazioni di credito agevolato nel settore turistico-alberghiero.
Art. 10 sexies
Vigilanza sui consorzi-fidi e cooperative di garanzia
1. Al fine di consentire la necessaria vigilanza, i consorzi e le cooperative di cui al presente Capo sono tenuti, a pena di decadenza dai contributi concessi, a far pervenire alla Regione copia delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito e delle loro modifiche, entro trenta giorni dalla stipulazione.
2. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, del consorzio-fidi o della cooperativa di garanzia alla Regione spettano i contributi regionali conferiti ed ancora giacenti presso tali enti, nonchè le somme maturate a titolo di interesse su detti contributi. " .
Art. 8
1.
L'art. 11 della L.R. n. 3 del 1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 11
Rapporti con istituti di credito
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 3 dell'art. 7, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti di credito ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 Sito esterno. " .
Sito esterno
Art. 9
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 13 della L.R. n. 3 del 1993, dopo il termine
" contributo "
è aggiunta la seguente locuzione:
" salvo che detto termine, e corrispondentemente quello di cui alla lettera b), non siano prorogati per casi accertati di forza maggiore ".
Art. 10
1.
Dopo il comma 1 dell'art. 14 della L.R. n. 3 del 1993 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Per gli interventi finanziati con contributi in conto interesse erogati da consorzi-fidi e cooperative di garanzia ai sensi del Capo V la durata del vincolo di cui al comma 1 corrisponde alla durata del finanziamento e comunque non è inferiore ad anni cinque. ".
2.
All'art. 14 della L.R. n. 3 del 1993 è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. L'eventuale richiesta di cancellazione anticipata del vincolo di destinazione o il mancato mantenimento della piena funzionalità delle strutture, fatti salvi i casi accertati di forza maggiore, comporta l'obbligo della restituzione dei contributi ottenuti, sotto qualsiasi forma, rivalutati in base agli indici di rivalutazione ISTAT di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 Sito esterno. ".
Sito esterno
Art. 11
1.
La lettera f) del comma 1 dell'art. 14 della L.R. n. 28 del 1993 è sostituita dalla seguente:
"f) incentivazione dell'offerta turistica di cui al comma 2 dell'art. 8 e all'art. 9 della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3; ".
Art. 12
1.
Il comma 1 dell'art. 1 della L.R n. 17 del 1989 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione agevola il ricorso al credito degli operatori turistici e commerciali operanti in Emilia- Romagna per la costruzione e ristrutturazione di strutture ricettive o turistiche e per interventi di riqualificazione in comparti commerciali omogenei. A tal fine sono concessi contributi in conto capitale a Consorzi-fidi che beneficino di contributi di enti pubblici o ad altri organismi partecipati da enti pubblici che abbiano fra i propri fini l'assunzione di oneri conseguenti al rischio di cambio per prestiti da contrarre da parte di detti operatori, sul controvalore di valuta mutuata all'estero, con istituti di credito all'uopo convenzionati. " .
2.
Il comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 17 del 1989 è sostituito dal seguente:
"2. Gli organismi di cui all'art. 2, pena la revoca dei contributi, devono:
a) concedere la copertura sul rischio di cambio solo in favore delle iniziative rientranti nell'ambito dei criteri applicativi della presente legge;
b) sostenere gli oneri conseguenti al rischio di cambio nei termini, con le modalità e nei limiti stabiliti con l'atto di concessione dei contributi regionali;
c) consentire la nomina del Presidente del Collegio sindacale da parte della Regione Emilia-Romagna;
d) presentare annualmente alla Regione una dettagliata relazione con adeguato resoconto contabile sull'attività svolta e sugli impegni di garanzia assunti;
e) associare e concedere le agevolazioni, a parità di condizioni, a qualunque operatore turistico e commerciale ne faccia richiesta;
f) far pervenire alla Regione, al fine di consentire la necessaria vigilanza, copia delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito e delle loro modifiche, entro trenta giorni dalla loro stipulazione. " .
3.
L'art. 4 della L.R. n. 17 del 1989 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
1. La Giunta regionale stabilisce:
a) la tipologia delle iniziative per le quali possono essere concessi i contributi, l'eventuale loro localizzazione, nonchè gli importi minimi e massimi degli interventi ammissibili a contributo, sulla base degli strumenti programmatici regionali in materia turistica;
b) i criteri per la delimitazione da parte dei Comuni dei comparti commerciali omogenei di cui all'art. 1, nonchè le tipologie delle iniziative assunte in tali ambiti ammissibili a finanziamento agevolato, in quanto conformi alle linee di indirizzo contenute nel programma regionale di sviluppo e nelle vigenti indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale;
c) i criteri generali relativi ai termini, alle modalità e ai limiti dell'assunzione del rischio di cambio per la concessione dei contributi ai sensi dell'art. 3. " .
Art. 13
1.
Nel comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 49 del 1994, dopo la locuzione
" i contributi "
togliere
" esclusivamente "
e dopo la locuzione
" a favore delle imprese "
aggiungere
" ad esclusione di quelle del turismo ".
Art. 14
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dalla applicazione del Capo V della L.R. n. 3 del 1993 la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma di quanto disposto dall'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'art. 8 della L.R. n. 3 del 1993 come modificato dall'art. 4 della presente legge, la Regione fa fronte con l'individuazione di apposito capitolo nella parte spese del Bilancio di previsione, che verrà dotato delle necessarie disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di Bilancio o di variazione di Bilancio a norma dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 31 del 1977.
Art. 15
Norma transitoria
1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla L.R. 24 maggio 1989, n. 17 che abbiano fondi inutilizzati, ancorchè modifichino la loro forma societaria, sono autorizzati:
a) ad utilizzare i fondi già conferiti dalla Regione ed eventualmente giacenti, destinati ad operatori turistici, per le finalità e con le modalità previste dal Capo V della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3, come modificata dalla presente legge;
b) ad utilizzare i fondi già conferiti dalla Regione ed eventualmente giacenti, destinati ad operatori commerciali, per le finalità e con le modalità previste dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49.
2. L'entità da destinarsi alle singole tipologie di intervento previste dal comma 1 è determinata dalla Giunta regionale.
3. Fino all'adozione dei criteri di cui all'art. 4 della L.R. n. 17 del 1989, come modificato dal comma 3 dell'art. 12 della presente legge, continuano ad applicarsi i criteri dettati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 4 della L.R. 17/89, nel testo previgente.
4. Nel primo anno di applicazione della presente legge la suddivisione su base provinciale dei fondi per i contributi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 quater della L.R. n. 3 del 1993 è effettuata dalla Giunta regionale secondo le seguenti modalità:
a) ai consorzi-fidi e cooperative di garanzia a carattere regionale è destinata una quota non superiore al quindici per cento dei fondi disponibili;
b) la restante quota a favore di consorzi-fidi e cooperative di garanzia a carattere provinciale è così suddivisa: b.1) il venti per cento in parti uguali su base provinciale; b.2) l'ottanta per cento dei fondi è ripartito in rapporto alla rilevanza turistica dell'area provinciale di riferimento.
5. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alla programmazione turistica in corso per gli anni 1997 e 1998 in relazione ai progetti di cui agli artt. 8 e 9 della L.R. n. 3 del 1993.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emila-Romagna.
Bologna, 27 giugno 1997 ANTONIO LA FORGIA

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