Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 23

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 del 31 luglio 1997

Art. 7
Requisiti strutturali
1. Le agenzie di viaggio e turismo che svolgono attività di vendita ed intermediazione devono possedere i seguenti requisiti strutturali:
a) locali indipendenti ed escludenti altre attività;
b) insegne visibili dell'attività dell'impresa;
c) attrezzature tecnologiche adeguate alle attività autorizzate.
2. E' fatto divieto alle agenzie di viaggio non autorizzate alla vendita diretta al pubblico di operare in locali aperti al pubblico. Eventuali insegne devono contenere l'indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico di viaggi e soggiorni.

Espandi Indice